Anno Santo Ordinario

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Secondo il concetto ecclesiale, il Giubileo, nella sua essenza, viene definito come una solenne indulgenza plenaria, concessa dal Pontefice romano, con annesse facoltà speciali per i confessori a favore dei fedeli che lucrano il Giubileo.

Lucrare, in questo caso, significa: conseguire mediante pratiche devote.

L’anno durante il quale si può guadagnare l’indulgenza giubilare viene comunemente definito Anno Santo.

Tutto ciò non soltanto perché inizia, si svolge e si conclude con solenni riti sacri ma perché è destinato a promuovere la santità dei costumi.

Soltanto dal 1475 verrà chiamato Giubileo.

 

Il Giubileo può essere di due tipi: ordinario e straordinario.

Il primo è quello a cadenza fissa venticinquennale, il secondo viene indetto per qualche avvenimento di particolare importanza.

 

È ormai accertato che, a proporre il sorgere dell’Anno Santo, siano stati in larga misura quei movimenti penitenziali a sfondo giachemita che si cominciano a notare, soprattutto in Italia, a partire dal 1260. Per giachemita si intende quel movimento nato a sostengo del profeta ed Esageta Gioacchino di Fiore (1145-1200).

 

È altrettanto sicuro che l’Anno Santo, così com’è in uso nella Chiesa dal 1300 in poi, non esca già formato in tutte le sue parti dalle prescrizioni preordinate di un superiore ecclesiastico.

Nasce, lo vedremo, sotto l’influenza della devozione popolare ma, attraverso i secoli, sente e subisce influssi diversi che finiscono per trasformare a mano a mano le manifestazioni esteriori riuscendo comunque a mantenere sempre il suo carattere iniziale.

 

Alla base resta l’ansia di rinnovamento spirituale e di ricerca di Roma come metà che non può non richiamare alla mente lo spirito che aveva invaso l’età delle crociate. Presupposti necessari, in ogni epoca, restano l’indulgenza e il pellegrinaggio. La prima ha come prototipo quella concessa per le crociate; il secondo ha come mèta i santuari più venerati e, in particolare, le tombe degli apostoli Pietro e Paolo.

 

L’una e l’altro sono strettamente collegati con la finalità penitenziale in ordine all’assoluzione dei peccati e censure più gravi e alla soddisfazione per la relativa pena canonica.

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