60 anni del Concilio Vaticano II
Christus Dominus
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Papa Francesco ha chiesto che in preparazione dell'Anno Santo del 2025
il corrente anno sia dedicato alla riscoperta dell’insegnamento conciliare.
Prepararsi al Giubileo del 2025 riprendendo tra le mani i testi del Concilio Ecumenico Vaticano II
è l’impegno” che il Papa chiede a tutti i credenti come momento di crescita nella fede.
DECRETO SULL'UFFICIO PASTORALE DEI VESCOVI
Uno dei tanti titoli di merito da attribuire al Concilio Vaticano II è senz'altro quello di aver saputo unire lo studio, la ricerca e l'approfondimento della Verità, alla volontà dichiarata e allo sforzo costante di applicare tale Verità alla vita quotidiana della Chiesa: Chiesa pellegrinante e operante in una realtà storica.
Fra i punti di dottrina che di proposito il Vaticano II si era proposto di studiare e approfondire maggiormente, un posto preminente ha avuto la riflessione sul ministero dei Vescovi: «Il Santo Concilio... proseguendo nello stesso disegno (del Concilio Vaticano I), ha stabilito di professare e dichiarare pubblicamente la dottrina sui Vescovi, successori degli Apostoli, i quali — con i1 Successore di Pietro, Vicario di Cristo e capo visibile di tutta la Chiesa — reggono la casa del Dio vivente» (LG 18). E il frutto di questo lavoro non è mancato: il capitolo II della Costituzione sulla Chiesa presenta infatti in maniera completa, profonda e chiara la dottrina sui Vescovi.
Da queste premesse è, quindi, doveroso sottolineare che il Decreto Conciliare su « L'Ufficio Pastorale dei Vescovi nella Chiesa » non si comprende appieno se non alla luce della Costituzione dogmatica Lumen Gentium.
Dal metodo conciliare di tradurre in norme pastorali i punti di dottrina precedentemente approfonditi deriva e scaturisce questo decreto, che potremmo chiamare il Direttorio pastorale per i vescovi e per tutti coloro che in vari modi e a vari gradi partecipano e collaborano al ministero episcopale. È da questa teologia rinnovata dell'Episcopato che il Concilio vuole tracciare la figura del Vescovo d'oggi.
Ecco perché nessuno dovrebbe cedere alla tentazione di trascurare lo studio e la riflessione di questo documento conciliare. Ogni abitante della casa del Dio vivente dovrebbe conoscere quali sono i doveri e i diritti dei vescovi, nostri maestri e pastori.
Il modo d'esercitare più solennemente la cura episcopale al servizio della Chiesa universale resta certamente il Concilio Ecumenico. Del resto il Decreto contempla tra le istituzioni stabilite dalla Chiesa il « Sinodo dei Vescovi », istituito da Paolo VI: perché rappresenta, oggi, la testimonianza del ruolo assunto dall'assemblea dei Vescovi cattolici nella sollecitudine di tutta la Chiesa.
A questa prima concreta espressione della teologia dell'Episcopato manifestata al Concilio, si aggiunge un'altra affermazione capitale: il vescovo diocesano gode normalmente di tutti i poteri richiesti per l'esercizio del suo incarico, in dipendenza della sovrana autorità del Pontefice Romano, che può legittimamente, in nome del bene comune della Chiesa Universale, riservarsi alcune questioni.
Ma chi è il Vescovo diocesano?
È il Pastore di una diocesi. Anche prima di descrivere la figura del vescovo, il testo conciliare da una bellissima definizione della diocesi: «È una porzione del Popolo di Dio, affidata a un vescovo, perché con l'aiuto del suo clero egli ne sia il Pastore. Anche la diocesi, unita al suo Pastore e per mezzo di lui unita nello Spirito Santo grazie al Vangelo e alla Eucaristia, costituisce una Chiesa particolare, nella quale è veramente presente e operosa la Chiesa del Cristo: una, santa, cattolica e apostolica».
Nella sua diocesi il vescovo è dunque testimone del Cristo davanti a tutti gli uomini, debitore a tutti dell'annunzio del Vangelo; e questa cura prevale su tutte le altre, per quanto importanti esse siano. Tra i suoi sacerdoti, come in mezzo ai religiosi e ai laici, egli è il perfector perché guida ciascuno sulle vie della santità, ma con l'impegno di darne lui stesso l'esempio con la sua carità, la sua umiltà, la sua semplicità di vita.
Egli è il Padre e l'amico dei suoi sacerdoti pronto ad ascoltarli e a sostenerli in tutte le maniere. Egli è vicino ai suoi fedeli, attento alle loro condizioni di vita, facendosi tutto a tutti, soprattutto riguardo ai poveri e ai piccoli. Così non esiterà a rivedere il suo modo di vita per renderlo più conforme alle esigenze e alle circostanze attuali del nostro tempo.
Per compiere la sua missione, il vescovo non è solo; egli ha dei cooperatori nell'ordine sacerdotale, come dei collaboratori tra i laici. Per una migliore efficacia apostolica, il Decreto prevede delle nuove strutture meglio adatte alle esigenze ecclesiali di questo tempo; per esempio: la scelta di un vicario episcopale, che potrà avere i poteri di vicario generale per un compito o un territorio determinato; l'organizzazione di un Consiglio pastorale, che riunirà attorno al vescovo sacerdoti, religiosi e laici.
Altri Decreti o Dichiarazioni conciliari trattano della vita sacerdotale, della vita religiosa o della responsabilità del laicato; qui le pagine del Decreto su «La Cura Pastorale dei Vescovi» considerano essenzialmente il problema della collaborazione di tutte le forze vive di una diocesi con il vescovo.
Altri Decreti o Dichiarazioni conciliari trattano della vita sacerdotale, della vita religiosa o della responsabilità del laicato; qui le pagine del Decreto su «La Cura Pastorale dei Vescovi» considerano essenzialmente il problema della collaborazione di tutte le forze vive di una diocesi con il vescovo.
Una lunga parte di Christus Dominus è dedicata al clero diocesano. Si rileverà con soddisfazione l'esplicito riferimento al presbyterium, vera famiglia, di cui il vescovo è il Padre, e l'insistenza sull'unità di pensiero e di azione tra il vescovo e i suoi sacerdoti. È vivamente raccomandato il dialogo, non meno del vicendevole aiuto spirituale e materiale.
D'altra parte, è interessante notare che il capitolo II termina con alcune considerazioni sui rapporti del vescovo con i religiosi, che svolgono apostolato nella diocesi. Un principio li riassume: il vescovo deve favorire la vita religiosa e rispettare il fine proprio delle Istituzioni; ma d'altra parte, i sacerdoti religiosi sono sottomessi all'autorità vescovile per l'esercizio dell'apostolato e, nei casi d'urgenza, possono essere richiesti sotto determinate condizioni.
D'altra parte, è interessante notare che il capitolo II termina con alcune considerazioni sui rapporti del vescovo con i religiosi, che svolgono apostolato nella diocesi. Un principio li riassume: il vescovo deve favorire la vita religiosa e rispettare il fine proprio delle Istituzioni; ma d'altra parte, i sacerdoti religiosi sono sottomessi all'autorità vescovile per l'esercizio dell'apostolato e, nei casi d'urgenza, possono essere richiesti sotto determinate condizioni.
Dopo aver trattato della collegialità universale, quindi della cura propria del vescovo diocesano, il decreto Christus Dominus precisa l'esercizio collettivo dell'ufficio episcopale: questo capitolo, molto breve, è centrato sul tema maggiore delle Conferenze episcopali.
Questo argomento — narrano gli storici — fu molto dibattuto nell'aula conciliare e ancor oggi non mancano occasioni di pe-riodica riflessione. Sta di fatto che oggi le Conferenze episcopali sono una realtà universale. Il Santo Padre le riceve anche in occasione della visita ad limina apostolorum, e rivolge loro messaggi di ampia portata pastorale e missionaria. È un segno di comunione.
Il compito delle Conferenze episcopali supera, ovviamente, dei semplici incontri periodici, dove scambiarsi consigli e informazioni su problemi comuni, ma devono orientarsi ad essere sempre più assemblee stabili di vescovi riuniti per esercitare insieme il loro ufficio pastorale.
Questo ufficio, in realtà, non consiste solamente nello stabilire atti di governo nelle diocesi, ciò che spetta a ciascun vescovo; in un modo più vasto, un episcopato reca solidalmente la cura apostolica e missionaria verso tutti gli uomini che partecipano a una stessa comunità.
Il Decreto Christus Dominus fu approvato da 2322 Padri il 28 ottobre 1965 con 2319 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 voto nullo.
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