Amoris lætitia - Capitolo 8°/4
Le note 329, 336 e 351

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Il 19 marzo 2016 Papa Francesco ha pubblicato l’Esortazione apostolica “Amoris Laetitia” sulla bellezza e la gioia dell’amore familiare. 325 paragrafi, articolati in nove capitoli. Qui è esposta una sintesi di ogni capitolo del Documento Pontificio, non mancando di suggerire la lettura integrale dell'Esortazione apostolica, fatta con cuore libero e senza precondizioni.



 

Sulle indicazioni in merito alle situazioni familiari irregolari contemplate nell'esortazione apostolica Amoris Lætitia (soprattutto nel capitolo 8) si sono versati fiumi di inchiostro ipotizzando una tempesta di interpretazioni. L’esortazione apostolica è la fedele applicazione della pastorale costante della Chiesa.

L’unica chiave giusta per interpretare
Amoris Lætitia è la costante dottrina e disciplina della Chiesa per quanto riguarda il matrimonio. Papa Francesco [sembra perfino assurdo scriverlo!] non mette in dubbio, in nessun momento, gli argomenti presentati dai suoi Predecessori in materia morale e sacramentale del matrimonio. Il testo dell’Esortazione Apostolica va accostato, quindi, nell’unico modo possibile: nella continuità con il Magistero precedente e quindi con il depositum fidei.

 

Se si separa il testo del capitolo 8 e note relative dal contesto di Amoris Lætitia e dalla sua continuità con il magistero precedente, vi possono essere interpretazioni sbagliate». La novità di Amoris Lætitia è un rinnovato approccio pastorale verso le coppie cosiddette irregolari per rendere meno difficile una pastorale della famiglia e perché la verità diventi carità. Nessuno deve sentirsi escluso dalla misericordia di Dio che ha un campo d’azione che non accetta limitazioni.

In questo ambito ci sono tre note al testo dell’esortazione (329, 336 e 351) che destano differenti interpretazioni. Proviamo a comprenderne alcuni termini.

 

Nota 329: Vivere come fratelllo e sorella

 

La nota riguarda il numero 298 di Amoris Lætitia, dove è scritto che le situazioni «molto diverse» in cui si trovano a vivere i «divorziati che vivono una nuova unione (…) non devono essere catalogate o rinchiuse in affermazioni troppo rigide senza lasciare spazio ad adeguato discernimento personale e pastorale».

Tra queste situazioni la Chiesa riconosce anche quella in cui «l’uomo e la donna, per seri motivi - quali, ad esempio, l’educazione dei figli - non possono soddisfare l’obbligo della separazione».  Questa ultima frase è riportata nel testo dall’esortazione Familiaris Consortio di Giovanni Paolo II al numero 84.

In questo paragrafo è indicato che coloro che si trovano nella situazione suddetta e che non hanno ottenuto riconoscimento di nullità del precedente matrimonio, devono essere «sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l’indissolubilità del matrimonio». Il testo di Giovanni Paolo II afferma che coloro che si trovano in codeste situazioni «assumano l’impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi».

 

Tuttavia la nota 329 di Amoris Lætitia in qualche modo oltrepassa questo insegnamento e scrive: «In queste situazioni, molti, conoscendo e accettando la possibilità di convivere “come fratello e sorella” che la Chiesa offre loro, rilevano che, se mancano alcune espressioni di intimità, «non è raro che la fedeltà sia messa in pericolo e possa venir compromesso il bene dei figli» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 51).


Questa nota sembra sostenere che coloro che sono divorziati e risposati civilmente, è bene che vivano a tutti gli effetti come coniugi, perché «se mancano alcune espressioni di intimità» si mette in pericolo «la fedeltà» e «il bene dei figli». 


Tuttavia è bene eivedenziare che questa nota 329 potrebbe dare luogo a interpretazioni errate rispetto alla natura indissolubile del primo matrimonio (se valido) e all’insegnamento morale della Chiesa. Qundi va osservato che:

1.  La citazione della costituzione conciliare Gaudium et spes 51 risulta disancorata dal contesto originario. In Gaudium et spes, infatti, queste parole sono chiaramente riferite ai coniugi e non ai divorziati risposati.

2.    Così riferita la nota 329 può dare adito a ritenere l’unione coniugale tra due persone che coniugi non sono.

3.   Ma l’unione coniugale tra due persone sposate e divorziate che coniugi per la Chiesa non sono (cioè l’adulterio) è stigmatizzata dalla citazione del numero 52 dell’enciclica Veritatis Splendor di Giovanni Paolo II, laddove insegna che vi sono atti (tra cui l’adulterio) che si definiscono «intrinsecamente cattivi», «sempre e per sé, ossia per il loro stesso oggetto, indipendentemente dalle ulteriori intenzioni di chi agisce e dalle circostanze».

 

Note 336 e 351: Accesso ai sacramenti per i divorziati risposati

 

Il contesto in cui vengono inserite le due note è simile a quello di un differente grado di responsabilità del penitente in funzione di condizionamenti e/o fattori attenuanti. In questi casi, dice la nota 336, le conseguenze o gli effetti di una norma non devono essere necessariamente sempre gli stessi. 

«Nemmeno per quanto riguarda la disciplina sacramentale», si legge nella nota, «dal momento che il discernimento può riconoscere che in una situazione particolare non c’è colpa grave. Qui si applica quanto ho affermato in un altro documento: cfr Esort. ap. Evangelii gaudium 44.47.


In questo caso, pur restando il dubbio in merito a quale disciplina sacramentale faccia riferimento il testo, appare chiaro che ci sia un’apertura pratica, in certi casi, all’accesso ai sacramenti: finché si tratta (per esempio) della confessione e dell’unzione degli infermi, non c’è contrasto tra quanto dice questa nota e la natura di questi sacramenti e l’insegnamento della Chiesa; ma, se si trattasse dell’eucaristia, invece sì.

 

La nota 351, invece, ancor più complessa e problematica. Leggiamo innanzitutto il numero 305: «A causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti, è possibile che, entro una situazione oggettiva di peccato – che non sia soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno – si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l’aiuto della Chiesa» (305).


Il documento citato è corredato da una nota: «In certi casi, potrebbe essere anche l’aiuto dei Sacramenti. Per questo, “ai sacerdoti ricordo che il confessionale non dev’essere una sala di tortura bensì il luogo della misericordia del Signore” […] Ugualmente segnalo che l’Eucaristia “non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli” [Esort. Ap. Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, § 44 e 47: AAS 105, 2013, pp. 1038-1039]» (305, nota 351).

 

In altri termini, il confessore potrebbe giudicare non del tutto responsabile il penitente se fosse in grado di verificare in “foro interno” e caso per caso che il penitente versi in uno stato di errore in merito alla sua condizione.


Fatta tale ipotesi, il Papa suggerisce, come strumento pastorale per questa condizione particolare, l’amministrazione dei sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucarestia. Il suggerimento ha senso solo se il divorziato-risposato sia riconosciuto come trovandosi in stato di grazia perché privo di responsabilità soggettiva della sua condizione. Mancando la piena avvertenza sulla materia grave, costui non sarebbe in stato di peccato mortale, ergo il divorziato risposato potrebbe comunicarsi.


Il Papa ragiona così: Non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta “irregolare” vivano in stato di peccato mortale, privi della grazia santificante. I limiti non dipendono semplicemente da una eventuale ignoranza della norma. Un soggetto, pur conoscendo bene la norma, può avere grande difficoltà nel comprendere “valori insiti nella norma morale” [Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 22 novembre 1981, § 33: AAS 74, 1982, p. 121]» (301).

 

Da quanto fin qui esaminato emergono, tuttavia, alcune problematiche:

1.   Al confessore sembra essere richiesto di giudicare in modo esatto lo stato soggettivo della coscienza, arrivando di fatto a esprimere un giudizio sul cuore dell’uomo (cosa che normalmente la Chiesa non ha mai fatto, rimanendo sul piano della situazione oggettiva). Familiaris consortio, per l’accesso ai sacramenti, chiedeva di abbracciare la continenza con il proposito di non commettere più quel peccato.

2.      2.  Qualcuno applica a questa prassi il principio della eccezione alla norma (epicheia). Ma tale principio era stato già valutato come non applicabile proprio in casi come quelli dei divorziati risposati che esercitano anche la sessualità, da un documento del 1994 firmato dal cardinale Ratzinger, prefetto della Dottrina della Fede. Il principio della eccezione alla norma [epicheia] “non può essere applicato nell'ambito di norme sulle quali la Chiesa non ha nessun potere discrezionale. L'indissolubilità del matrimonio è una di queste norme, che risalgono al Signore stesso e pertanto vengono designate come norme di "diritto divino". La Chiesa non può neppure approvare pratiche pastorali - ad esempio nella pastorale dei Sacramenti -, che contraddirebbero il chiaro comandamento del Signore.”

3. Anche nell’enciclica Veritatis Splendor a proposito ha stabilito: “se gli atti sono intrinsecamente cattivi, un'intenzione buona o circostanze particolari possono attenuarne la malizia, ma non possono sopprimerla?” (81)

4.      Infine, come conciliare queste tre note (329, 336 e 351) con il paragrafo 303 di Amoris laetitia, che dice: «Dato che nella stessa legge [morale] non c’è gradualità (cfr. Familiaris consortio, 34), questo discernimento [quello fatto dal divorziato risposato sulla sua situazione] non potrà mai prescindere dalle esigenze di verità […] proposte dalla Chiesa»?

 

Pertanto i sacerdoti che siano davvero responsabile, se chiamati dal vescovo o dal fedele stesso a dare un suo giudizio in merito, non consiglieranno mai ai conviventi e ai divorziati-risposati che non vivono castamente di accostarsi alla Comunione, perché tali condizioni sono oggettivamente contrarie alla volontà di Dio, ossia alla sua misericordia verso gli uomini. Il sacerdote dovrà illuminare la coscienza del penitente ricordandogli che la nostra vita personale e sociale deve essere conforme al sapientissimo orientamento di ogni cosa alla gloria del Creatore e al bene delle creature.

 

La legge naturale e la rivelazione divina fanno sapere che vi sono atti che sono di per sé contrastanti con la morale, ed è appunto il caso dei rapporti sessuali al di fuori del rapporto coniugale. Tali atti non sono conformi al piano di Dio – non sono cioè santificabili e santificanti – e di conseguenza pongono la persona che li compie volontariamente in una condizione che di fatto è incompatibile con l’ordine dell’amore. Ciò comporta per il confessore il gravissimo dovere ministeriale di non assolvere il fedele “divorziato-risposato” che non intendesse di fatto cambiare la sua situazione. Per amministrare validamente l’assoluzione mancherebbero infatti le condizioni essenziali, ossia il sincero pentimento e la volontà di riparazione.

 

Il pentimento non risulta esserci quando il fedele non dichiara al confessore di voler uscire dal proprio stato di “divorziato-risposato” troncando il rapporto con il/la convivente e far salvo il primo matrimonio validamente celebrato. Mancando queste condizioni – le quali, dal punto di vista teologico, costituiscono la “materia” del sacramento della Penitenza – il confessore è tenuto a negare, per il momento, l’assoluzione, che non sarebbe un atto di misericordia, ma un inganno (perché l’assoluzione sarebbe illecita e invalida).

 

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